La Cassazione e il Made In Italy
La Cassazione si pronuncia ancora in materia di Made In Italy
La Corte di Cassazione III sezione penale con la sentenza 19650/2012 pubblicata il 24 maggio 2012 è tornata ad affrontare la questione dell’apposizione della dicitura “Made in Italy” su un prodotto. Nel caso di specie si trattava di un prodotto calzaturiero, bloccato dalla Guardia di Finanza, proveniente dalla Romania e destinato a un imprenditore italiano.
La Corte ha attentamente analizzato la questione sotto due differenti profili. Il primo, legato, alla Legge n. 55 del 8 aprile 2010 contentente le disposizioni in materia di etichettatura di prodotti tessili, di pelletteria e calzaturieri; il secondo relativo all’art. 517 codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
La legge n. 55 del 8 aprile 2010 stabilisce, in materia di calzature, che possa definirsi prodotto in Italia il prodotto finito che ha subito almeno due fasi di lavorazione sul nostro territorio se per le altre fasi vi è piena rintracciabilità, ossia è possibile stabilire con certezza il luogo di lavorazione di ciascuna fase. In tutti gli altri casi la etichettatura è apposta illegittimamente ed è potenzialmente atta a influenzare in modo ingannevole la scelta del consumatore. L’apposizione di una etichettatura non conforme puo’ integrare reato ai sensi dell’art. 517 cp, cio’ in quanto essa puoì indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto.
Nel caso di specie l’apposizione di una etichettatira mendace sulle calzature, non prodotte o lavorate in Italia ma in Romania, attribuiva alle stesse una provenienza/origine territoriale non veritiera e permetteva alle stesse, tramite tale illegittima apposizione, di acquisire agli occhi del potenziale compratore pregi che di norma vengono riconosciuti alla pelletteria italiana, e questo pur non essendo,invece, state realizzate in Italia.“
a cura di: Avvocato Valeria Affer