Franchising Cina: una riforma in arrivo
Per la normativa cinese si ha franchising quando una società (franchisor), titolare di certi diritti di proprietà intellettuale, li concede, con un contratto, in licenza d’uso ad un’altra società perché conduca un’attività economica secondo un certo modello commerciale. Questa seconda società (franchisee) pagherà un compenso al franchisor come corrispettivo per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale e del modello di vendita di beni o fornitura di servizi.
I diritti di proprietà intellettuale possono comprendere: marchi (registrati in Cina), insegne, brevetti, know-how, etc. In pratica, attraverso la licenza di questi diritti di proprietà intellettuale, il franchisee acquisisce sia il diritto di utilizzarli unitamente ad un certo modello commerciale sia l’opportunità di beneficiare della reputazione presso il pubblico che si accompagna a questo modello. In Cina, ci sono restrizioni e controlli all’utilizzo del franchising, in particolare:
- il franchisor deve essere una società o comunque un’organizzazione imprenditoriale (enti non economici o persone fisiche non possono condurre attività di franchising);
- una società può avviare delle attività in franchising soltanto dopo che ha gestito direttamente almeno due negozi per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- il contratto di franchising va registrato con il dipartimento competente per territorio del Ministero del Commercio. Il termine per la registrazione è di 15 giorni dalla firma del contratto. La registrazione comporta la presentazione di certi documenti (esempio: contratto, manuale operativo del franchising) all’autorità competente.
Queste restrizioni alle attività di franchising hanno spinto alla ricerca di altri modelli contrattuali che tecnicamente non ricadano nella definizione di franchising ma possano ottenere risultati economici simili. Il nuovo Catalogo degli investimenti stranieri in Cina, entrato in vigore il 30 gennaio 2012, ha rimosso il franchising dalle attività soggette a restrizioni. Adesso il franchising è un’attività “permessa”. Questo cambiamento, per avere delle conseguenze pratiche per gli investitori, dovrà riflettersi anche nella riforma dell’attuale normativa del franchising (raccolta in vari regolamenti del Ministero del Commercio) e nella rimozione delle restrizioni in essa contemplate.
Fonte:www.vivishanghai.com
Carlo Geremia-email:carlo.geremia@nctm.it