Multa dall’Antitrust
L’Antitrust ha stabilito che i proventi prospettati dalla Dif&co, attraverso il franchising The Original Poster Company, erano in realtà impossibili da ottenere.
Bologna, 12 agosto 2014 – Una multa da 30.000 euro per sanzionare la promessa di guadagni sicuri, ma impossibili. L’ha decisa l’Antitrust nei confronti della societa’ “Dif & co” di Bologna dopo aver appurato che le affermazioni pubblicitarie relative “alla possibilita’ di ottenere guadagni costanti, continuativi e fino ad 1.800 euro al mese devono considerarsi inesatte”, come sta scritto nel dispositivo contenuto nell’ultimo numero del bollettino dell’Autirita’ garante della concorrenza (pubblicato ieri) che sul caso ha deliberato poco meno di un mese fa.
La “Dif” opera in qualita’ di “affiliante in un franchising denominato ‘The Original Poster Company’, in cui gli affiliati commercializzano all’ingrosso biglietti d’auguri destinati a rivenditori al dettaglio”, spiega in premessa l’Antitrust nel ricostruire gli elementi della questione. All’Authority e’ stato chiesto di esaminare i messaggi pubblicitari, con cui si invita ad affiliarsi a “The Original Poster Company”, diffusi mediante internet – su www.originalposter.it – e con e-mail.
E’ in questi messaggi, specifica l’Antitrust, che “vengono prospettati ai destinatari ‘ritorni economici costanti e continuativi’ e guadagni ‘fino a 1.800 euro al mese'”, come attesta una mail risalente al gennaio 2013. Quattro ex affiliati a “The Original Poster Company” (aderirono tra 2006 e 2009 per uscirne poco dopo) hanno pero’ segnalato all’Antitrust quegli ‘spot’ ritenendo che “sarebbe ingannevole” la promessa “dei possibili guadagni”. Anzi, a parer loro il contratto proposto “non consentirebbe, in realta’, alcun guadagno”. L’Antitrust e’ giunta a conclusioni analoghe e alla decisione della sanzione da 30.000 euro.
Chi ha fatto ‘ricorso’ all’Antitrust sostiene che commerciare i biglietti d’auguri non garantisce automaticamente un incasso certo, mentre sicuro e’ il fatto di dover pagare prima la merce da mettere in conto vendita. “Per mantenere un adeguato assortimento, l’affiliato deve con frequenza” rifornirsi di biglietti “anche quando ancora non ha incassato dai dettaglianti il prezzo pattuito della merce che ha ceduto in conto vendita”. Insomma, “tutti i rischi” sarebbero a carico loro, “in quanto l’affiliante e’ remunerato dagli acquisti degli affiliati, che devono pagare cio’ che comprano, e anche i dettaglianti, prendendo la merce in conto vendita, di fatto non si assumono nessun rischio, poiche’ l’onere finanziario della giacenza in stock dei biglietti e’ a carico dell’affiliato”. Raccolta la segnalazione, l’Antitrust ha chiesto spiegazioni alla societa’ senza avere riscontro.
Invece, l’Autorita’ garante per le comunicazioni ha riscontrato alcune violazioni di legge nel messaggio pubblicitario. Fatto sta che, secondo l’Antitrust, “dagli atti acquisiti al fascicolo, non risulta alcun elemento che dimostri che l’affiliazione proposta consente di realizzare un guadagno certo e costante”, mentre il messaggio pubblicitario trasmette la sensazione opposta. E “anche il messaggio attualmente in diffusione” su www.originalposter.it, “che definisce l’attivita’ proposta come ‘redditizia, sperimentata e vincente” con “ottimi margini, basso rischio ed elevate potenzialita’ di sviluppo” e potenziale guadagno “illimitato” (purche’ si utilizzi “il nostro know-how, i nostri standard operativi e il nostro metodo”), secondo l’Antitrust “continua a lasciare intendere che sia sostanzialmente possibile realizzare guadagni che adesso vengono definiti addirittura potenzialmente illmitati”. Ma appunto manca la prova che sia cosi’.